DISPOSIZIONI CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA

Il Vicario Generale, don Giuseppe Oliveri, ha inviato alla Comunità diocesana una nota con cui indica le Disposizioni circa le celebrazioni della Settimana Santa che qui si trascrive:

I recenti Decreti della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti del 19 e 25 marzo, nonché gli Orientamenti pubblicati dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) lo scorso 25 marzo, hanno fornito adeguate ed esaustive indicazioni che regolano le liturgie della Settimana Santa, dando, al riguardo, specifiche disposizioni che qui si riassumono affinché possa esprimersi nella liturgia il segno della comunione ecclesiale: lex orandi, lex credendi.

In via preliminare viene, anzitutto, stabilito che si devono evitare le concelebrazioni e che tutte le liturgie dovranno essere celebrate senza concorso di popolo. Tuttavia, come ricordano gli Orientamenti della CEI, «per garantire un minimo di dignità alla celebrazione», è possibile che oltre al celebrante vi prendano parte anche ‒ ma solo essi ‒ un diacono, un lettore, un cantore, un organista ed, eventualmente, due operatori per la trasmissione in streaming, fatta salva, ovviamente, «l’obbligatorietà che siano rispettate le misure sanitarie, a partire dalla distanza fisica».

Tale possibilità è stata confermata da una Nota del Ministero dell’Interno (a firma del Dott. Michele di Bari) dove, tra le altre cose, si dice che «…i partecipanti [di cui sopra, ndr] che intervengono in forma privata avranno un giustificato motivo per recarsi dalla propria abitazione alla sede ove si svolge la celebrazione medesima e, ove coinvolti in controlli o verifiche da parte delle forze di polizia, […] non incorreranno nella contestazione e nelle relative sanzioni…». Ed aggiunge che «sebbene il servizio liturgico non sia direttamente assimilabile ad un rapporto di impiego, […] ai fini delle causali da indicare nella autocertificazione, esso è da ritenersi ascrivibile a “comprovate esigenze lavorative”: la stessa autocertificazione dovrà inoltre contenere il giorno e l’ora della celebrazione, oltre che l’indirizzo della chiesa ove la medesima celebrazione si svolge».

Si valorizzino ancora di più, per questa occasione, le diverse forme di comunicazione sociale ‒ come del resto già avviene in moltissime parrocchie della nostra Arcidiocesi ‒ affinché, pur dalle proprie abitazioni, i fedeli possano sentirsi uniti nella preghiera.

Relativamente alle processioni ed alle altre espressioni di pietà popolare, esse vengono sospese ed eventualmente rimandate ‒ se ciò sarà ritenuto opportuno ‒ a data da destinarsi, secondo le indicazioni che a suo tempo verranno fornite.

Per ciò che concerne in particolare le celebrazioni e i riti della Settimana Santa, il nostro Arcivescovo, riferendosi ai summenzionati documenti, dispone per tutta l’Arcidiocesi, quanto segue:

  1. La Domenica delle Palme può essere celebrata solo nelle chiese parrocchiali. L’ingresso del Signore a Gerusalemme viene commemorato in forma semplice (terza forma del Messale Romano).
  2. La Messa Crismale su indicazione della CEI è trasferita ad altra data che la stessa Conferenza Episcopale indicherà successivamente, quando si potrà consentire la piena partecipazione di clero e fedeli laici.

L’Arcivescovo chiede ai Parroci di tenere ancora conservati (per eventuali emergenze) gli Olii benedetti lo scorso anno, benché, come ricordano gli Orientamenti della CEI, «in caso di vera necessità, ogni presbitero può benedire l’olio per l’Unzione degli infermi (Cfr. Sacramento dell’unzione e cura pastorale degli infermi, Introduzione, nn. 21 e 77bis)».

  1. Il Giovedì Santo, nella Messa in Coena Domini si omette il rito della lavanda dei piedi (dove si era soliti farlo). Al termine della celebrazione, tralasciata la processione, il Santissimo Sacramento viene semplicemente riposto nel Tabernacolo.

In via straordinaria viene concessa a tutti i presbiteri la facoltà di celebrare senza concorso di popolo, in luogo adatto.

  1. Il Venerdì Santo l’atto di adorazione della Croce mediante il bacio, è limitato al solo celebrante. Inoltre, la decima intenzione della preghiera universale è sostituita dal seguente testo:
  2. Per i tribolati

Preghiamo, fratelli carissimi,

Dio Padre onnipotente,

perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente:

allontani la pandemia, scacci la fame,

doni la pace, estingua l’odio e la violenza,

conceda salute agli ammalati,

forza e sostegno agli operatori sanitari,

speranza e conforto alle famiglie,

salvezza eterna a coloro che sono morti.

Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice:

Dio onnipotente ed eterno,

conforto di chi è nel dolore,

sostegno dei tribolati,

ascolta il grido dell’umanità sofferente:

salvaci dalle angustie presenti

e donaci di sentirci uniti a Cristo,

medico dei corpi e delle anime,

per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti.

Per Cristo nostro Signore.

  1. La Veglia pasquale (come già la Domenica delle Palme) sia celebrata solo nelle chiese parrocchiali. I battesimi vengono rinviati. Della liturgia battesimale si mantiene soltanto il rinnovo delle promesse.

L’Arcivescovo, inoltre, dispone che le liturgie della Settimana Santa, ad esclusione della Veglia pasquale, possono essere celebrate anche nei Monasteri e nelle Comunità religiose.

Si ritiene, infine, utile riportare la seguente annotazione contenuta nei citati Orientamenti della CEI, affinché ne vengano resi partecipi tutti i fedeli:

«Si ricorda che in caso di estrema necessità l’atto di dolore perfetto, accompagnato dall’intenzione di ricevere il sacramento della Penitenza, da se stesso comporta immediatamente la riconciliazione con Dio. Se si verifica l’impossibilità di accostarsi al sacramento della Penitenza, anche il votum sacramenti, ovvero, anche il solo desiderio di ricevere a suo tempo l’assoluzione sacramentale, accompagnata da una preghiera di pentimento (il Confesso a Dio onnipotente, l’Atto di dolore, l’invocazione Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di me) comporta il perdono dei peccati, anche gravi, commessi. (cfr. Concilio di Trento, Sess. XIV, Doctrina de Sacramento Paenitentiae, 4 [DH 1677]; Congregazione per la Dottrina delle Fede, Nota del 25 novembre 1989; Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1451-1452)».

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